IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione)

Tasse e costi di possesso

Definizione

L’IPT è l’imposta dovuta alla Provincia per la trascrizione, iscrizione o annotazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) di atti relativi ai veicoli, come il trasferimento di proprietà o la prima iscrizione. L’importo varia in funzione della tipologia di veicolo e, per le autovetture, in base alla potenza in kW, con la possibilità per le Province di modulare le tariffe entro limiti stabiliti dalla legge. L’IPT si paga in occasione del passaggio di proprietà dell’usato, ma anche alla prima iscrizione del veicolo nuovo a nome dell’acquirente. Sono previste agevolazioni o esenzioni in specifici casi (es. soggetti con disabilità aventi diritto, veicoli storici con particolari requisiti). L’IPT è distinta dal bollo auto (tassa periodica di possesso) e dai diritti di motorizzazione (corrispettivi per pratiche presso la Motorizzazione). Riferimento normativo: art. 56 del D.Lgs. 446/1997, che disciplina l’imposta e consente alle Province di determinare le aliquote entro parametri fissati, fermo restando quanto previsto da disposizioni statali e regolamentari in materia di PRA.

Esempio pratico

Acquisto di un’auto usata da 96 kW: l’IPT è dovuta in sede di trascrizione al PRA. L’importo dipende dalla Provincia competente e dalla potenza del veicolo.

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Domande frequenti