Agevolazione bollo disabili

Tasse e costi di possessoTermine avanzato

Definizione

L’esenzione dal bollo auto per persone con disabilità spetta, a determinate condizioni, per un solo veicolo utilizzato a beneficio del soggetto avente diritto. Possono accedere, tra gli altri, non vedenti e sordi, persone con handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104/1992) con ridotte o impedite capacità motorie che richiedono adattamenti del veicolo, nonché soggetti con disabilità psichica o mentale con indennità di accompagnamento. L’esenzione può spettare anche a familiari che hanno fiscalmente a carico la persona con disabilità. In via generale, per il bollo non è previsto un limite di cilindrata a livello nazionale; restano applicabili requisiti documentali (verbali ASL/INPS, certificazioni adattamenti, autocertificazioni) e le procedure regionali per l’istanza o il riconoscimento automatico. L’agevolazione decorre, di norma, dal periodo d’imposta successivo alla richiesta o dalla data di acquisto/voltura se presentata nei termini. Riferimento normativo: art. 8 della L. 449/1997, che prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per le categorie aventi diritto.

Esempio pratico

Un genitore con figlio con handicap grave (art. 3, c. 3, L. 104/1992) può chiedere l’esenzione per un’auto intestata a sé, se il figlio è fiscalmente a carico e l’auto è destinata al suo trasporto.

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Domande frequenti