Franchigia danni

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Definizione

La franchigia danni è la quota massima di costo che rimane a carico dell’utilizzatore in caso di sinistro o danno al veicolo coperto da polizza (Kasko, furto/incendio). Può essere espressa in importo fisso per evento o in percentuale/valore minimo. Franchigie più basse comportano di norma un canone più alto; molte offerte prevedono l’opzione di “franchigia zero”. La franchigia non si applica ai danni esclusi dalla polizza (es. guida non autorizzata, uso improprio) e può differire tra Kasko e furto. L’assicurazione RCA è obbligatoria per la circolazione e copre i danni a terzi, mentre i danni propri richiedono garanzie aggiuntive; le condizioni sono dettagliate nel set contrattuale/polizze. Il quadro assicurativo di base discende dal Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs 209/2005), che stabilisce obblighi e principi dell’RCA; massimali, franchigie e scoperti sono definiti contrattualmente e devono essere comunicati con chiarezza. Alla riconsegna, eventuali danni oltre l’usura ammessa sono addebitati tenendo conto delle franchigie applicabili.

Esempio pratico

Esempio: Kasko con franchigia 500 € per sinistro. Danno quantificato 1.800 €; a carico del cliente restano 500 €, il resto è coperto.

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Domande frequenti