Definizione
RCA è l’acronimo di Responsabilità Civile Autoveicoli: l’assicurazione obbligatoria per legge che copre i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo. Serve a risarcire sia i danni materiali (altri veicoli, cose, infrastrutture) sia i danni alla persona (lesioni o morte) subiti da terzi, inclusi i passeggeri trasportati. Non copre i danni al veicolo del responsabile né le sue lesioni: per questi rischi esistono garanzie facoltative come Kasko e Infortuni conducente. La RCA si attiva per sinistri verificatisi su strade e aree equiparate aperte alla circolazione. In Italia è prevista la procedura di risarcimento diretto per alcune tipologie di sinistro tra due veicoli immatricolati e assicurati in Italia, che semplifica e accelera la liquidazione rivolgendosi alla propria compagnia. L’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi deriva dall’art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs 209/2005). La polizza prevede un massimale, ossia il limite massimo di risarcimento per sinistro, che si consiglia di scegliere adeguato all’esposizione del guidatore e del parco circolante nella zona.
Esempio pratico
Tamponi un’auto e causi 2.000 € di danni al paraurti e 800 € per visita medica al passeggero avversario: la RCA risarcisce 2.800 € ai terzi entro il massimale, ma non copre il tuo paraurti né eventuali tue lesioni.