Vizi occulti

Garanzie e tutele legali

Definizione

Sono difetti non facilmente riconoscibili al momento dell’acquisto che rendono il veicolo inidoneo all’uso o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Rilevano soprattutto nelle vendite non soggette al Codice del Consumo (ad esempio tra privati o tra professionisti), dove si applicano le norme del Codice Civile. Il compratore deve denunciare il vizio al venditore entro 8 giorni dalla scoperta, salvo patto o uso contrario, e l’azione si prescrive in 1 anno dalla consegna (artt. 1490-1495 c.c.). I rimedi sono: azione redibitoria (risoluzione del contratto con restituzione del prezzo) o azione estimatoria (riduzione del prezzo, c.d. quanti minoris), oltre all’eventuale risarcimento se il venditore era a conoscenza del vizio. Diverso è il “difetto di conformità” del Codice del Consumo, che tutela il consumatore con termini e rimedi specifici. Nelle compravendite di autoveicoli, rientrano tra i vizi occulti, ad esempio, gravi sinistri pregressi non dichiarati o danni strutturali non rilevabili con una normale diligenza dell’acquirente.

Esempio pratico

Acquisti da un privato un’auto che presenta telaio storto per un vecchio sinistro non dichiarato. Scoprendolo, denunci entro 8 giorni e chiedi la risoluzione del contratto.

Termini correlati

Domande frequenti