Azione redibitoria

Garanzie e tutele legaliTermine avanzato

Definizione

Rimedio civilistico che consente al compratore di ottenere la risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta: il veicolo viene restituito e il prezzo rimborsato, con eventuale risarcimento danni se il venditore conosceva i vizi. Si applica, di regola, nelle vendite disciplinate dal Codice Civile (ad esempio tra privati o tra professionisti), non nel perimetro consumer coperto dal Codice del Consumo. Condizioni: il vizio deve essere grave, preesistente e non facilmente riconoscibile al momento dell’acquisto; il compratore deve denunciare entro 8 giorni dalla scoperta, salvo patto contrario, e l’azione si prescrive entro 1 anno dalla consegna (artt. 1490-1495 c.c.; rimedi ex art. 1492 c.c.). Nell’ambito automotive, è tipica quando emergono danni strutturali o sinistri importanti occultati. Se il vizio non giustifica la risoluzione, resta l’azione estimatoria per la riduzione del prezzo. È essenziale raccogliere prove tecniche (perizia, diagnosi) a supporto della domanda.

Esempio pratico

Dopo l’acquisto tra privati scopri che l’auto ha subito un grave urto che ne compromette la sicurezza. Denunci il vizio e chiedi la risoluzione con restituzione del prezzo.

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Domande frequenti