Definizione
Il preavviso di fermo è la comunicazione che l’agente della riscossione invia all’intestatario del veicolo prima di iscrivere il fermo amministrativo al PRA. Indica l’importo dovuto, i termini (di norma 30 giorni) per pagare o chiedere la rateazione, e le modalità per presentare istanza di sospensione o contestazione se sussistono motivi (pagamento già eseguito, prescrizione, sgravio). In questa fase il fermo non è ancora iscritto, ma l’inerzia determina l’adozione del provvedimento con conseguente divieto di circolazione. Il preavviso consente di prevenire gli effetti pregiudizievoli sul veicolo e agevola la regolarizzazione tempestiva del debito. È consigliabile conservare la documentazione (PEC, ricevute, comunicazioni) per eventuali future verifiche. L’eventuale cessione del veicolo tra preavviso e iscrizione non impedisce l’adozione del fermo: il vincolo potrà colpire il bene anche in capo al nuovo intestatario. Riferimento normativo: art. 86 D.P.R. 602/1973 (preavviso e iscrizione del fermo). In caso di errore o di importi non dovuti, è opportuno rivolgersi subito all’ente creditore o all’agente della riscossione per ottenere la sospensione in autotutela.
Esempio pratico
Ricevuto il preavviso per 950 €, Lucia rateizza entro 30 giorni: l’agente sospende l’iscrizione del fermo in attesa del pagamento regolare delle rate.