Periodo di prova (se previsto contrattualmente)

Processo di acquistoTermine avanzato

Definizione

Il periodo di prova è una clausola con cui le parti concordano che l’acquisto del veicolo diventi definitivo solo dopo una prova e un’esplicita approvazione dell’acquirente entro un termine prefissato. Si avvicina alla “vendita a prova” o “a gradimento” disciplinata dagli artt. 1521-1522 Codice Civile: fino all’approvazione, la vendita non si perfeziona e il veicolo resta, di regola, nella sfera giuridica del venditore, salvo patti diversi. In pratica, si stabiliscono durata, limiti d’uso (chilometraggio, itinerari), coperture assicurative e responsabilità per danni durante la prova. Decorso il termine senza rifiuto, può scattare l’approvazione tacita se previsto. Questo istituto è raro nelle vendite al dettaglio e va distinto dal normale collaudo alla consegna: qui l’uso del bene è più esteso e l’effetto è sospensivo sull’acquisto. È fondamentale disciplinare per iscritto condizioni, eventuali costi, cauzioni e modalità di restituzione, evitando ambiguità con garanzie o diritti di recesso tipici dei contratti a distanza. La clausola non può comprimere i diritti inderogabili del consumatore sulla conformità del bene una volta perfezionata la vendita.

Esempio pratico

Prova di 72 ore/300 km per un usato premium, con cauzione di 1.000 € e RC casco inclusa. All’esito positivo dichiarato dal cliente, la vendita diventa definitiva.

Termini correlati

Domande frequenti