Obbligo di informativa precontrattuale

Processo di acquistoTermine avanzato

Definizione

Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o fuori dai locali, il professionista deve fornire in modo chiaro e comprensibile le informazioni previste dall’art. 49 Codice del Consumo: identità e contatti, caratteristiche principali del veicolo, prezzo totale tasse incluse e oneri accessori (immatricolazione, IPT), modalità di pagamento e consegna, tempi di fornitura, diritto di recesso con condizioni, garanzie legali e commerciali, assistenza post-vendita, gestione dei reclami e, se applicabili, durata del contratto e vincoli. Nei servizi di commercio elettronico, si applica anche il D.Lgs 70/2003 (fasi tecniche dell’ordine, mezzi per correggere errori, archiviazione del contratto). Le informazioni devono essere fornite su supporto durevole (ad esempio email di conferma) prima della conclusione. Una comunicazione chiara riduce il rischio di controversie su prezzo, dotazioni, tempi di consegna e condizioni di finanziamento. La mancata o carente informativa può estendere il termine di recesso e integrare pratica commerciale scorretta, con responsabilità sanzionatorie. Anche nelle vendite in sede, pur con obblighi attenuati, è buona prassi consegnare scheda prodotto, preventivo dettagliato e condizioni generali.

Esempio pratico

Scheda d’ordine online con prezzo finale 21.990 € (IPT 350 €), tempi di consegna 30 giorni, diritti di recesso e garanzia legale indicati, contatti per assistenza e reclami.

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Domande frequenti