Definizione
Nelle vendite tra professionista e consumatore, sono vessatorie e quindi nulle le clausole che, malgrado la buona fede, determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore (artt. 33-36 Codice del Consumo). Esempi tipici: esclusione o limitazione della garanzia legale, possibilità del venditore di modificare unilateralmente il prezzo senza giustificato motivo, decadenze eccessivamente onerose, foro esclusivo diverso da quello del consumatore. La nullità opera a tutela del consumatore e lascia valido il resto del contratto. La mera “approvazione specifica” non sana la vessatorietà in ambito consumeristico: occorre che la clausola sia stata oggetto di trattativa individuale e non imposta in condizioni generali. Nelle relazioni tra professionisti (B2B), si applica invece l’art. 1341 c.c. sulle condizioni generali e l’esigenza di specifica approvazione per le clausole onerose. È buona prassi che il concessionario adotti condizioni trasparenti, evitando limitazioni dei diritti inderogabili (recesso nei contratti a distanza, garanzia legale, foro del consumatore) e che il cliente legga attentamente le clausole in grassetto o evidenziate, segnalando ogni dubbio prima della firma.
Esempio pratico
Una clausola che esclude la garanzia legale per un’auto usata venduta a un consumatore è nulla: prevalgono gli artt. 128-135 del Codice del Consumo.