Definizione
La consegna del veicolo è il momento in cui il concessionario trasferisce al cliente il possesso del bene, le chiavi e la documentazione (tra cui Documento Unico di circolazione e proprietà, se disponibile, manuali e certificati). Può essere subordinata al saldo prezzo, all’immatricolazione o all’esito di pratiche amministrative/assicurative. Nelle vendite ai consumatori, se non è indicato un termine essenziale, il professionista deve consegnare senza ritardo ingiustificato e comunque entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, con rimedi specifici in caso di mancata consegna (art. 61 Codice del Consumo). È consigliabile effettuare un controllo congiunto dello stato d’uso, degli accessori e dei chilometri, e redigere un verbale di consegna con eventuali riserve. Per veicoli nuovi, l’eventuale pre-consegna comprende verifica di funzionamento, aggiornamento software e controlli di sicurezza. Per usati, è opportuno annotare difetti noti e garanzie applicabili. La data di consegna rileva anche per l’attivazione della garanzia legale e per il decorso di eventuali diritti di recesso nei contratti a distanza. In caso di ritardo imputabile al venditore, il cliente può fissare un termine supplementare e, se inadempiuto, risolvere il contratto con restituzione delle somme versate.
Esempio pratico
Contratto concluso il 1° marzo. Senza termine essenziale, il concessionario deve consegnare entro 30 giorni; oltre il termine e dopo diffida, il cliente può risolvere e ottenere il rimborso.