Onere della prova (inversione 12 mesi)

Garanzie e tutele legaliTermine avanzato

Definizione

Nel regime consumer, se un difetto di conformità si manifesta entro 12 mesi dalla consegna, si presume che esistesse già a quella data: spetta al venditore dimostrare che il difetto è sorto dopo (ad esempio per uso improprio, incidente, manutenzione omessa). Oltre i 12 mesi, l’onere della prova torna in capo al consumatore, che dovrà documentare la preesistenza del difetto (perizie, perizia sui codici di errore, cronologia manutentiva). Questa regola facilita l’attivazione dei rimedi nei primi mesi e incentiva i venditori ad assicurare veicoli conformi sin dall’origine. È quindi prudente conservare documenti di consegna, verbali di preconsegna, tagliandi, diagnosi e ogni evidenza utile. Riferimento: disciplina dell’onere probatorio nel Codice del Consumo come modificata dal D.Lgs. 170/2021 (artt. 128-135), che ha fissato in 12 mesi la presunzione legale minima di preesistenza del difetto per i beni, incluse le auto, fermo restando il termine di garanzia di 2 anni (riducibile a 1 per l’usato con accordo scritto).

Esempio pratico

Un guasto alla pompa carburante emerge dopo 6 mesi dalla consegna. Si presume preesistente: il venditore deve provare che dipende da carburante contaminato usato dal cliente.

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Domande frequenti