IVA intracomunitaria su auto nuove

Tasse e costi di possessoTermine avanzato

Definizione

Per l’acquisto intracomunitario di auto considerate “nuovi mezzi di trasporto” l’IVA è dovuta nel Paese di destinazione, anche se l’acquirente è un privato. È “nuovo” il veicolo con meno di 6 mesi dalla prima immatricolazione o con meno di 6.000 km. In pratica, il venditore UE emette una cessione intracomunitaria non imponibile nello Stato d’origine e l’acquirente versa l’IVA italiana prima dell’immatricolazione. Se l’acquirente è soggetto passivo IVA italiano, registra l’acquisto intracomunitario con integrazione o autofattura e versa l’imposta secondo le regole del reverse charge; se è un privato, versa l’IVA per ottenere l’immatricolazione. Servono documenti che attestino la natura “nuovo mezzo di trasporto” e la prova del versamento. Attenzione: se il veicolo non è “nuovo” ai fini IVA, operano regole diverse (ordinario o margine). Riferimento normativo: art. 38, comma 4, del D.L. 331/1993, che definisce i “nuovi mezzi di trasporto” e la territorialità dell’IVA per tali acquisti.

Esempio pratico

Un’auto con 3 mesi e 3.000 km acquistata in Germania per 20.000 €: l’IVA (22%) si versa in Italia prima dell’immatricolazione, pari a 4.400 €.

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Domande frequenti