Furto e rinvenimento

Gravami e verifiche

Definizione

In caso di furto del veicolo, l’intestatario deve sporgere denuncia alle Forze dell’Ordine e può richiedere al PRA l’annotazione di perdita di possesso. Tale annotazione interrompe la responsabilità per circolazione e tassa automobilistica dal periodo successivo e segnala l’indisponibilità del bene. Se il veicolo viene ritrovato (“rinvenimento”), si richiede l’annotazione di rientro in possesso presentando il verbale di rinvenimento; il veicolo torna nella piena disponibilità del proprietario, salvo sequestri o altri vincoli insorti. Le assicurazioni Kasko o furto/incendio richiedono questi atti per la gestione del sinistro. In sede di acquisto usato, una precedente perdita di possesso per furto deve risultare sanata con rientro in possesso e controlli identificativi (VIN, targhe, documenti). Riferimento normativo: D.P.R. 358/2000 (annotazioni al PRA e semplificazioni nelle procedure di circolazione e proprietà). Attenzione: se durante il furto sono avvenute manomissioni (es. alterazione del telaio) potrebbero residuare provvedimenti penali o amministrativi che impediscono l’immediato utilizzo o la vendita del veicolo.

Esempio pratico

Auto rubata a marzo, denuncia presentata e perdita di possesso annotata. Rinvenimento a luglio: con il verbale, il proprietario ottiene il rientro in possesso al PRA e riattiva la copertura RC.

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Domande frequenti