Deducibilità auto aziendali (limiti al 20%)

Normativa ambientale e ZTLTermine avanzato

Definizione

La deducibilità riguarda la quota di costi auto che può essere portata in deduzione dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Per autovetture a uso promiscuo di imprese e professionisti, l’art. 164 del TUIR (DPR 917/1986) limita la deduzione al 20% dei costi, entro un tetto di costo fiscalmente riconosciuto. Per le auto acquistate tale tetto è pari a 18.075,99 €; per il noleggio il limite dei canoni è 3.615,20 € annui; per il leasing si applicano analoghi massimali proporzionali. Gli agenti e rappresentanti beneficiano di regole più favorevoli (deducibilità fino all’80% e massimale più elevato). La deducibilità si applica alle quote di ammortamento, canoni, assicurazioni e altri costi, mentre l’IVA segue regole autonome di detraibilità (art. 19-bis1 DPR 633/1972). In caso di fringe benefit per uso promiscuo ai dipendenti, possono valere percentuali diverse. È essenziale distinguere tra costo effettivo e quota fiscalmente rilevante, pianificando l’onere complessivo con il consulente.

Esempio pratico

Un’impresa sostiene 6.000 € annui di noleggio. Il limite fiscalmente riconosciuto è 3.615,20 €. La quota deducibile è il 20% di 3.615,20 €, cioè 723,04 €; l’eccedenza non è deducibile.

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Domande frequenti